01/01/2013 - 01:00

Il piano nazionale transitorio per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento

Con la Decisione di Esecuzione della Commissione del 10 febbraio 2012 sono state introdotte alcune disposizioni concernenti i piani nazionali transitori di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.
L'articolo 32 della direttiva 2010/75/UE prevede che gli Stati membri, nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2020, possano elaborare ed attuare un piano nazionale transitorio relativo a determinati impianti di combustione, che contempli le emissioni di uno o più dei seguenti inquinanti: ossidi di azoto, anidride solforosa e polveri; per le turbine a gas il piano deve contemplare solo le emissioni di ossido di azoto.

Gli impianti di combustione, infatti, che rientrano nel piano nazionale transitorio possono essere esentati dall'obbligo di rispettare, per gli inquinanti soggetti al piano, i valori limite di emissione di cui all'articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE, oppure, se del caso, i gradi di desolforazione di cui all'articolo 31.

Per garantire un'attuazione uniforme dell'articolo 32 della direttiva 2010/75/UE, è stata adottata la presente Decisione di Esecuzione della Commissione del 10 febbraio 2012.

In particolare, all'articolo 2 della presente, viene disciplinato il contenuto dei piani nazionali transitori.

Ciascun piano nazionale transitorio, infatti, deve contenere le seguenti informazioni in conformità della parte 2 dell'allegato della presente decisione:

a) un elenco di tutti gli impianti di combustione che rientrano nel piano, con tutte le informazioni utili sulle caratteristiche operative;

b) il contributo calcolato di ciascun impianto di combustione ai massimali di emissione per il 2016 e il 2019;

c) una tabella indicante i massimali di emissione per ciascuno degli inquinanti contemplati dal piano per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e per il primo semestre del 2020;

d) il calcolo dettagliato dei suddetti massimali di emissione.


 Il piano nazionale transitorio deve contenere inoltre le seguenti informazioni:

a) descrizione delle modalità mediante cui l'attuazione del piano è monitorata e comunicata alla Commissione;

b) elenco delle misure da attuare per garantire che tutti gli impianti di combustione ricompresi nel piano rispettino, entro il 1 o luglio 2020, i valori limite di emissione applicabili stabiliti nell'allegato V della direttiva 2010/75/UE.


Uno Stato membro può attuare il proprio piano nazionale transitorio soltanto dopo che è stato approvato dalla Commissione.
Andrea Settembre
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