01/01/2013 - 01:00

Fotovoltaico e aree agricole non idonee

Il Tar Toscama afferma la prevalenza della tutela dei siti con coni visivi e panoramici storicizzati
Con la sentenza n. 704/2012 del 21 febbraio -11 aprile 2012 il Tar della Toscana si è pronunciato su una questione attinente al rigetto di un'istanza per l'autorizzazione unica ex art. 12 D. Lgs. 387/2003 di un impianto fotovoltaico in zona agricola.
L'istanza, a seguito dell'esito della conferenza dei servizi, veniva rigettata dalla provincia di Arezzo con la motivazione della non conformità del progetto alle previsioni urbanistiche comunali vigenti.
Il diniego veniva impugnato con un articolato ricorso nel quale sostanzialmente si eccepiva, in primo luogo, il potere di veto del comune nei confronti del parere favorevole espresso dalla maggior parte delle amministrazioni partecipanti alla conferenza ed, in secondo luogo, l'inammissibilità del parere espresso dal comune "poiché la destinazione agricola è compatibile con la creazione di un impianto fotovoltaico e per il fatto che il parere negativo deve contenere delle indicazioni circa le modifiche progettuali che renderebbero compatibile il progetto con la tutela dei profili paesistico-ambientali".
Il Tar ha disatteso i motivi di doglianza della ricorrente affermando i seguenti principi di diritto.
Sul potere di veto del Comune: la sentenza ha riconosciuto che l'amministrazione provinciale ha solo ritenuto di condividere le ragioni espresse dal Comune indirizzando in tal senso la propria decisione finale. Esito diverso avrebbe avuto la decisione ove dalla ricognizione del provvedimento negativo fosse stato possibile evincere un "mero adagiarsi" della Provincia alle indicazioni provenienti dall'amministrazione comunale. In tal caso vi sarebbe stato un profilo di illegittimità per la carenza di un potere ostativo in capo al Comune in sede di rilascio dell'autorizzazione.
Sulla incompatibilità tra impianto e destinazione agricola del terreno: la sentenza sul punto ha dato pregio alle previsioni contenute nelle Linee Guida contenute nel D.M. 10 settembre 2010 in combinato disposto con le previsioni della normativa regionale toscana contenute nella L.R. 11/2011. In base alle previsioni appena citate si evince che "nell'ubicazione degli impianti di produzione di energia elettrica si deve tener conto della tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale, nonché delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo".
Dalla lettura della sentenza si evince che la legittimità della legislazione regionale toscana in materia di individuazione di aree non idonee è stata ritenuta sussistente per il fatto che in essa si prevede "il metodo di individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra".
In base alle previsioni contenuti negli artt. 4 e 7 della già citata L.R. 11/2011, la Giunta Regionale ha approvato, con la deliberazione n. 68/2011, la perimetrazione delle "aree non idonee inerenti zone all'interno di cono visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata" all'interno della quale ricadeva anche il terreno su cui doveva essere costruito l'impianto fotovoltaico in questione.
Vincenzo Tabone
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