01/01/2013 - 01:00

Efficienza energetica: il Parlamento approva nuovo regime fiscale per la cogenerazione

Approvato definitivamente dal Senato il regime fiscale riguardante i prodotti energetici che alimentano unità/impianti di cogenerazione.
"Con questo Provvedimento del Parlamento, che converte in Legge il D.L. n 16/2012 in materia semplificazioni tributarie - sottolinea Carlo Belvedere Segretario Generale di Ascomac Cogena - finalmente il prodotto energetico utilizzato dalla cogenerazione ha, a livello fiscale, la norma di riferimento in base alla quale: a tutto il combustibile impiegato dal cogeneratore si applicano le aliquote di accisa previste per la produzione di
energia elettrica". Ascomac Cogena aveva da tempo evidenziato il principio di diritto accolto oggi dal Parlamento: l'unità di cogenerazione utilizza tutto il combustibile per la produzione di energia elettrica, recuperando contemporaneamente il calore. "Pertanto - aggiunge Belvedere - sul presupposto tecnico che il cogeneratore non produca calore ma lo recuperi utilmente, in base al diritto, il combustibile utilizzato non debba essere assoggettato alla aliquota di accisa per combustione ad uso industriale o civile. Ne consegue che tutto il prodotto energetico, e non solo una sua parte come avvenuto dal 1995 ad oggi, debba essere assoggettato ad aliquota di accisa per produzione elettrica", precisa il Segretario Generale dell'Associazione.

"Non abbiamo questuato interessi di bottega, non abbiamo chiesto sconti sull'accisa, fatto di per sè iniquo nei confronti del Paese, soprattutto in un momento come quello attuale - prosegue Belvedere - ma evidenziato un chiaro principio di diritto, inapplicato dal 1995, esaminato ed accolto dal Legislatore". Nell'ambito della attività parlamentare di conversione del Decreto Legge n. 16, al Senato erano stati presentati emendamenti riguardanti l'applicazione della aliquota per produzione elettrica ad una parte del combustibile. Lo stesso Senato, in prima lettura, aveva approvato la norma, applicando al combustibile utilizzato per la produzione elettrica "addirittura" una aliquota di accisa per combustione, ancorchè in misura ridotta. Ascomac Cogena ha seguito con grande attenzione il tema delle accise applicate al prodotto energetico utilizzato dalla cogenerazione, anche a seguito della emanazione della Nota della Agenzia delle Dogane del 6 settembre 2011. Tale provvedimento introduceva la revisione dei criteri di quantificazione del prodotto energetico soggetto ad accisa per produzione di energia elettrica nei sistemi di cogenerazione. Le azioni di Ascomac Cogena sono state tutte finalizzate a evidenziare la indebita "tassazione" del recupero di calore e cioè del risparmio energetico, tradottasi nella applicazione al combustibile utilizzato dal cogeneratore, per una quota parte, della aliquota per la produzione di calore, maggiormente onerosa rispetto a quella per la produzione di energia elettrica, oltre che di IVA: 21% anziché 10%.

"Il provvedimento - conclude Belvedere - elimina in diritto l'applicazione di aliquota di accisa sulla attività di recupero del calore, quindi sul risparmio energetico, calore altrimenti disperso come avviene nelle centrali termoelettriche tradizionali; il recupero di calore, infatti, è una attività ben diversa dalla produzione di energia termica alla quale, come è corretto che sia, si applica l'aliquota di accisa per combustione".
Grazie alla ridefinizione del regime fiscale di sostegno all'esercizio della cogenerazione, a trarne beneficio sarà finalmente il cliente finale sia del settore industriale, ma e soprattutto di quello civile, settore questo ad oggi molto penalizzato, sebbene necessiti di importanti azioni di efficientamento energetico. Investendo in tecnologia cogenerativa, il cliente finale si vedrà riconosciuta l'aliquota per produzione elettrica a tutto il prodotto energetico impiegato, unitamente al regime IVA del 10%. Un gran bel passo in avanti per l'efficienza energetica a favore del cliente finale!
Marilisa Romagno
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