01/01/2013 - 01:00

Divieto assoluto di pesca e di commercializzazione del novellame

La quota di tolleranza del 10% fissata dalla legge italiana è incompatibile con il Regolamento CE, 17 giugno 1994, n. 1626, che fissa il divieto assoluto di pesca e di commercializzazione del novellame - Cassazione Penale, Sez. III, Sentenza (ud. 20-10-2011) 22-12-2011, n. 47871.
Ormai costante giurisprudenza di legittimità ha dato della fattispecie incriminatrice della L. 14 luglio 1965, n. 963, ex art. 15, lett. c) e art. 24 una interpretazione conforme alla disciplina dell'Unione Europea e previsto che "la quota di tolleranza del 10% fissata dalla legge italiana sia incompatibile con il Regolamento CE, 17 giugno 1994, n. 1626, che fissa il divieto assoluto di pesca e di commercializzazione del novellarne".

Nel caso di specie, con sentenza emessa in data 9 Febbraio 2010, il Tribunale di Locri, Sezione distaccata di SIDERNO, condannava il Sig. F., privo di licenza per la vendita ambulante e privo di autorizzazione alla vendita di novellame, alla pena di 350,00 Euro di ammenda in relazione al reato L. n. 963 del 1965, ex art. 15, lett. c) e art. 24, comma 1, per avere in data (OMISSIS) abusivamente detenuto a fini di commercio 20 kg. di novellame di sarda.

Avverso la decisione il Sig. F. ricorre personalmente lamentando:

1. Errata applicazione dell'art. 58 della circolare consiliare P- 27060 del 19 dicembre 2005 in materia di tabelle con conseguente carenza di competenza del giudice onorario che ha trattato la materia ambientale;

2. Vizio di motivazione per avere il Tribunale applicato la fattispecie non alla persona che ha proceduto alla pesca del novellarne, bensì a persona che ha svolto attività di vendita e che non è destinataria del divieto e della relativa sanzione, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (Sezione Terza Penale, sentenza n. 43235 del 2002).

Secondo la Cassazione Penale, Sez. III, Sentenza (ud. 20-10-2011) 22-12-2011, n. 47871, è destituito di fondamento il primo motivo di ricorso attinente il difetto di capacità del giudice e la pretesa violazione del principio del giudice naturale ex art. 25 Cost..

Al riguardo, fin dalla sentenza della Sesta Sezione Penale, n.24077 del 2001, PM in proc. Cossu e altri (rv 219536) la giurisprudenza ha affermato il principio che "la ripartizione degli affari all'interno dell'organo competente non conforme alle regole tabellari non comporta la carenza di capacità del giudice e non viola il principio costituzionale, a meno che non si sia in presenza di un'assegnazione del processo effettuata "extra ordinem" e difettante di ogni giustificazione".

Nello stesso senso si è espressa, da ultimo, anche la Seconda Sezione penale con la sentenza n. 6505 del 2011, Puzio (rv 249450).

Deve, pertanto, considerarsi evidente che l'assegnazione nel presente caso ad un giudice incardinato presso il Tribunale, non rilevando a questo proposito che si tratti di giudice onorario, non integra in alcun caso il vizio lamentato dal ricorrente.

Quanto al secondo motivo, la Corte ricorda che la ormai costante giurisprudenza di legittimità ha dato della fattispecie incriminatrice L. 14 luglio 1965, n. 963, ex art. 15, lett. c) e art. 24 una interpretazione conforme alla disciplina dell'Unione Europea e previsto che "la quota di tolleranza del 10% fissata dalla legge italiana sia incompatibile con il Regolamento CE, 17 giugno 1994, n. 1626, che fissa il divieto assoluto di pesca e di commercializzazione del novellarne" (per tutte, Terza Sezione Penale, sentenza n. 6872 del 2011, Trinca, rv 249535, che conferma plurime decisioni precedenti).

La disapplicazione della norma interna che prevede una percentuale di tolleranza e la piena applicazione dei principi stabiliti dalla norma sovranazionale impedisce di limitare l'applicazione della fattispecie incriminatrice ai soli soggetti che procedano all'attività di pesca e rende sanzionarle anche la condotta di chi detenga il novellarne per la vendita.

La Cassazione in commento ha pertanto dichiarato inammissibile il presente ricorso.
Andrea Settembre
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