21/11/2012 - 13:19

Costi sbilanciamento dispacciamento fonti rinnovabili non programmabili

Il Tar Lombardia rigetta l'istanza cautelare
Il Tar Lombardia, con ordinanza n. 1568/2012 del 15 novembre, ha respinto, in sede cautelare, la domanda per l'annullamento della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 281, del 5 luglio 2012, avente ad oggetto "revisione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica per le unità di produzione di energia elettrica alimentare da fonti rinnovabili non programmabili".
Come noto con la deliberazione impugnata l'Autorità aveva rideterminato la misura dei corrispettivi di sbilanciamento sulla base di una serie di argomenti esplicitati nelle considerazioni preliminari al provvedimento che facevano perno sulla necessità di evitare la "socializzazione" dei maggiori costi derivanti dallo sbilanciamento tra l'energia effettivamente immessa in rete rispetto a quella prevista.
Il Tribunale amministrativo milanese ha ritenuto "che non sembra irrazionale la scelta dell'Autorità di porre a carico degli operatori che producono energia da fonti rinnovabili, non programmabili, i costi per sbilanciamenti derivanti da immissioni in eccesso o in difetto rispetto ai programmi" tenuto conto che la finalità del provvedimento è quella di una "maggiore responsabilizzazione degli utenti del dispacciamento di impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili ed un'equa ripartizione dei costi generati, affinchè non ricadano solo sui consumatori di energia elettrica".
Sulla base delle considerazioni testè esposte, quindi, è stata respinta la domanda cautelare e rimandato al giudizio di merito l'esame della domanda sul ristoro del danno.
Vincenzo Tabone
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