01/01/2013 - 01:00

Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per evitare o ridurre le emissioni industriali

La Commissione europea con le Decisioni di Esecuzione 2012/135/UE e 2012/134/UE del 28 febbraio 2012 ha stabilito le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per evitare o ridurre le emissioni rispettivamente delle industrie di produzione di ferro e acciaio e del vetro.
A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE (direttiva "Ippc", prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) la Commissione ha organizzato uno scambio di informazioni sulle emissioni industriali con gli Stati membri, le industrie interessate e le organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale al fine di contribuire all'elaborazione dei documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT) definiti all'articolo 3, paragrafo 11, della direttiva in questione.

Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE, lo scambio di informazioni ha riguardato in particolare le prestazioni delle installazioni e delle tecniche in termini di emissioni espresse come medie a breve e lungo termine, ove appropriato, e le condizioni di riferimento associate, consumo e natura delle materie prime ivi compresa l'acqua, l'uso dell'energia e la produzione di rifiuti; le tecniche usate, il monitoraggio associato, gli effetti incrociati, la fattibilità economica e tecnica e i loro sviluppi, nonché le migliori tecniche disponibili e le tecniche emergenti individuate dopo aver esaminato gli elementi di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettere a) e b), della stessa direttiva.

Le «conclusioni sulle BAT», definite all'articolo 3, paragrafo 12, della direttiva 2010/75/UE, sono l'elemento fondamentale dei documenti di riferimento sulle BAT e riguardano "le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito".

Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE, le conclusioni sulle BAT fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione per le installazioni di cui al capo 2 della direttiva.

Secondo l'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE l'autorità competente deve fissare i valori limite di emissione che garantiscano che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT di cui all'articolo 13, paragrafo 5, di tale direttiva.

L'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE prevede, inoltre, delle deroghe alla prescrizione di cui all'articolo 15, paragrafo 3, unicamente laddove i costi legati al conseguimento dei livelli di emissione superino in maniera eccessiva i benefici ambientali in ragione dell'ubicazione geografica, delle condizioni ambientali locali o delle caratteristiche tecniche dell'installazione interessata.

Per quanto riguarda la conclusioni sulle BAT per la produzione di ferro e acciaio la Decisione 2012/135/UE del 28 febbraio 2012 si riferisce in particolare alle attività di: produzione di coke; arrostimento e sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati; produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora.

In particolare, le presenti conclusioni riguardano i seguenti processi: carico, scarico e movimentazione di materie prime sfuse; dosaggio e miscelatura di materie prime; sinterizzazione e pellettizzazione di minerali ferrosi; produzione di coke da carbone da coke; produzione di ghisa liquida mediante altiforni, compresa il trattamento delle scorie; produzione e raffinazione di acciaio mediante l'uso di convertitori ad ossigeno, compresa la desolforazione in siviera a monte, operazioni di metallurgia in siviera a valle e il trattamento di scorie; produzione di acciaio mediante forni elettrici ad arco, comprese operazioni di metallurgia in siviera a valle e trattamento di scorie; colata continua (colata a bramme sottili/nastri sottili e colata diretta in fogli (semifinita).

Le suindicate conclusioni non riguardano le seguenti attività: produzione di calce viva in forni, che rientra nell'ambito del BREF relativo alle industrie di produzione del cemento, della calce e dell'ossido di magnesio (CLM); trattamento delle polveri per il recupero di metalli non ferrosi, come le polveri dai forni elettrici ad arco, e la produzione di ferroleghe, che rientrano nell'ambito del BREF relativo alle industrie dei metalli non ferrosi (NFM); impianti di produzione di acido solforico in cokeria, che rientrano nell'ambito del BREF relativo alle industrie di produzione in grandi quantità di sostanze chimiche inorganiche, ammoniaca, acidi e fertilizzanti (LVIC-AAF BREF).

Per quanto riguarda, invece, la conclusioni sulle BAT per la produzione del vetro la Decisione 2012/134/UE del 28 febbraio 2012 si riferisce in particolare alle attività di: fabbricazione del vetro compresa la produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno; fusione di sostanze minerali compresala produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.

Le presenti conclusioni sulle BAT non riguardano le seguenti attività: produzione di vetro solubile, contemplata nel documento di riferimento Large Volume Inorganic Chemicals - Solids and Other Industry (LVIC-S) [Prodotti chimici inorganici (solidi e no) fabbricati in grande quantità]; produzione di lane policristalline; produzione di specchi, contemplata nel documento di riferimento Surface Treatment Using Organic Solvents (STS) [Trattamento di superficie mediante solventi organici].
Andrea Settembre
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