01/01/2013 - 01:00

Autorizzazione Unica e Via

Impugnazione del silenzio-inadempimento quando sono decorsi 240 gg.
Il Tar Palermo con sentenza n. 1115/2012 depositata il 1 giugno scorso ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso contro il silenzio inadempimento dell'Amministrazione su un istanza per l'autorizzazione all'ampliamento di un impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile già esistente.
Il Collegio, accogliendo l'eccezione dell'amministrazione resistente, ha statuito sull'inammissibilità del ricorso, depositato quando ancora era pendente il termine a disposizione dell'amministrazione per pronunciarsi sull'istanza.
Il Tribunale Amministrativo, infatti, ha considerato che nel caso, come quello in esame, in cui si chieda un ampliamento che porti ad una potenza superiore ad un Megawatt, il termine per impugnare il silenzio-inadempimento non è più di 90 gg. ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 ma di 240 gg. perchè bisogna considerare anche il termine per pronunciarsi sulla Valutazione di impatto ambientale.
Nei casi come quello in esame, infatti, in cui ex lege è necessario attivare la procedura per VIA il termine di 90 gg. è al netto di quello necessario per la predetta procedura di VIA ""fatto salvo il previo espletamento, qualora prevista, della verifica di assoggettabilità sul progetto preliminare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale""
La riconducibilità alla procedura di VIA discende dalla previsione di cui all'art. 6, comma 7, lett. c) del d.lgs. 152 del 2006 che impone la valutazione di impatto ambientale "qualora, in base alle disposizioni di cui al successivo articolo 20, si ritenga che possano produrre impatti significativi e negativi sull'ambiente, per (.....)i progetti elencati nell'allegato IV".
Il paragrafo 2 lett. c) ricomprende infatti "gli impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW".
Vincenzo Tabone
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