28/04/2026 - 13:50

Pirotecnica e Ambiente: Il MASE fa chiarezza. Obbligatoria, di fatto, la gestione dei rifiuti pirotecnici tramite il CoGePir

Normativa Ambientale

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in risposta a un interpello della Provincia di Bolzano, ha dissipato ogni dubbio: i produttori e gli importatori di articoli pirotecnici devono obbligatoriamente aderire a un sistema di gestione per il fine vita dei loro prodotti.

Una precisazione che rende di fatto vincolante l'adesione a consorzi come il CoGePir, ad oggi l’unico sistema riconosciuto in Italia.

EPR Pirotecnici. Il MASE conferma adesione al CoGePir, conditio sine qua non (AlternativaSostenibile.it)

Per operare sul mercato pirotecnico è obbligatoria la gestione dei prodotti a fine vita.

Roma – Nessun produttore o importatore di fuochi d'artificio e articoli pirotecnici può immettere i propri prodotti sul mercato italiano senza garantire la gestione dei relativi rifiuti. Un principio che, sebbene già delineato dalla normativa, attendeva un chiarimento ufficiale per contrastare le condotte elusive di alcuni operatori. La parola fine è stata messa dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con una risposta formale a un interpello ambientale sollevato dalla Provincia Autonoma di Bolzano.

La questione posta era diretta: può un fabbricante o importatore operare legittimamente "senza essere associato ad alcun sistema di gestione riconosciuto"? La risposta del MASE, contenuta nella nota del 21 aprile 2026, è stata un inequivocabile no.

Il quadro normativo e il principio EPR

Il chiarimento del Ministero si fonda sul principio della Responsabilità Estesa del Produttore (EPR), cardine della moderna economia circolare. Questo principio impone a chi produce e vende un bene di farsi carico anche del suo smaltimento a fine vita.

Nella sua risposta, il MASE richiama articoli cruciali del Decreto Legislativo 152/2006 (Testo Unico Ambientale):

  • L'articolo 185, comma 4-ter, stabilisce che "è fatto obbligo ai produttori e importatori di articoli pirotecnici di provvedere, singolarmente o in forma collettiva, alla gestione dei rifiuti derivanti dai loro prodotti immessi sul mercato nazionale".
  • L'articolo 237 definisce i criteri per i sistemi di gestione (individuali o collettivi), che devono operare su tutto il territorio nazionale senza creare distorsioni della concorrenza.

La conclusione logica e giuridica, come si legge nel documento ministeriale, è che "gli obblighi di gestione dei rifiuti da articoli pirotecnici devono essere adempiuti mediante sistemi di gestione operanti in forma individuale o collettiva".

CoGePir: di fatto l'unica via percorribile

Qui si inserisce il ruolo chiave del CoGePir, il Consorzio Gestione Pirotecnici, costituito dai principali produttori e importatori del settore pirotecnico per adempiere agli obblighi previsti dal Decreto Interministeriale 12 maggio 2016 n. 101.

Se la legge permette in teoria la creazione di sistemi individuali, la realtà del settore è ben diversa. Il MASE stesso, nella sua analisi, evidenzia che, allo stato attuale, "il CoGePir risulta l'unico sistema autonomo di responsabilità estesa del produttore, formalmente riconosciuto con D.M. n. 32 del 2 febbraio 2026". Il CoGePir da consorzio volontario è diventato un soggetto di diritto privato facente funzione pubblica.

Questo significa che, in assenza di alternative accreditate, l'adesione al CoGePir diventa una condizione necessaria e vincolante per operare legalmente. Il Consorzio è oggi l'unico sistema strutturato per adempiere agli obblighi di legge, occupandosi della complessa filiera di raccolta, trasporto, trattamento e distruzione dei rifiuti pirotecnici, siano essi scaduti o sequestrati dall'Autorità Giudiziaria.

Un settore a doppia regolamentazione

La filiera pirotecnica presenta una peculiarità unica in Italia: è soggetta a un doppio presidio normativo. Oltre al Testo Unico Ambientale (TUA), deve rispettare il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS). Questa dualità rende la gestione dei rifiuti esplodenti un'attività ad altissimo rischio, che richiede competenze tecniche, autorizzazioni specifiche e una filiera tracciata per garantire sicurezza, legalità e tutela ambientale.

La risposta del MASE, quindi, non è solo una precisazione normativa, ma un atto fondamentale a tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente. Impedisce che prodotti potenzialmente pericolosi vengano immessi sul mercato da soggetti che non intendono farsi carico della loro gestione finale, chiudendo una pericolosa falla nel sistema.

In conclusione, il chiarimento ministeriale rafforza l'obbligatorietà del principio "chi inquina paga" anche nel complesso mondo della pirotecnica. Per i produttori e gli importatori, la strada è ormai segnata: garantire la gestione del fine vita dei propri prodotti non è più un'opzione, ma un requisito imprescindibile per l'accesso al mercato.

Il chiarimento ministeriale pone fine a ogni ambiguità, rafforzando il doppio presidio normativo del settore, soggetto sia al Testo Unico Ambientale (TUA) sia al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), e conferma che la gestione del fine vita non è un'opzione, ma un requisito legale imprescindibile.

"Questa presa di posizione del Ministero è un atto fondamentale per la sicurezza pubblica e la tutela ambientale," commenta Piervittorio Trebucchi, Direttore Generale del CoGePir. "La gestione dei rifiuti pirotecnici, regolata sia dal Testo Unico Ambientale che da quello di Pubblica Sicurezza, richiede una filiera tracciata e autorizzata che solo un sistema strutturato può garantire. D'ora in poi, chi vende dispositivi pirotecnici in Italia ha una sola strada: dimostrare di gestire correttamente i propri rifiuti, aderendo a un sistema riconosciuto."

Quali sono le sanzioni previste per i produttori che non aderiscono a un sistema di gestione dei rifiuti?

Le conseguenze per i produttori e gli importatori che non adempiono agli obblighi di gestione dei rifiuti pirotecnici non si limitano a una semplice multa, ma possono essere molto severe, arrivando a includere sanzioni penali e l'impossibilità di operare sul mercato.

La violazione principale non è la "mancata adesione a un consorzio" di per sé, ma il mancato adempimento dell'obbligo di provvedere alla gestione dei rifiuti derivanti dai propri prodotti, come imposto dall'articolo 185, comma 4-ter, del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006).

Le sanzioni previste si possono classificare in tre categorie principali.

1. Conseguenze commerciali e amministrative

La prima e più immediata conseguenza è l'impossibilità di immettere legalmente i prodotti sul mercato. Un produttore o importatore che non aderisce a un sistema di gestione (individuale o collettivo) e non può dimostrare come intende adempiere ai propri obblighi, sta di fatto operando in modo illecito.

A questo si aggiungono specifiche sanzioni amministrative pecuniarie. Per altre filiere EPR (come imballaggi, RAEE, batterie, PFU, oli usati), il Testo Unico Ambientale prevede sanzioni che vanno da 8.000 a 45.000 euro per la mancata partecipazione ai consorzi o sistemi di gestione. [1][2] Sebbene non vi sia un articolo specifico solo per la pirotecnica, l'impianto normativo è il medesimo e le autorità possono applicare sanzioni analoghe per la violazione degli obblighi EPR.

2. Sanzioni Penali: il rischio più grave

Le conseguenze più pesanti sono di natura penale e derivano dal reato di "attività di gestione di rifiuti non autorizzata", disciplinato dall'articolo 256 del Testo Unico Ambientale. [1][3]

Un produttore che vende articoli pirotecnici senza avere un sistema di gestione per il loro fine vita, di fatto, favorisce la creazione di un flusso di rifiuti che non verranno gestiti secondo le norme. Questa condotta può essere ricondotta al reato di gestione illecita.

Le pene previste sono severe, soprattutto perché i rifiuti pirotecnici sono classificati come rifiuti pericolosi (a causa della loro natura esplodente):

  • Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da 2.600 a 26.000 euro. [3][4]

In casi aggravati, ad esempio se dalla condotta deriva un pericolo per la vita o un danno ambientale, le pene possono aumentare ulteriormente. [2][5]

3. Confisca e Ripristino

Oltre alle pene detentive e pecuniarie, la legge prevede conseguenze accessorie molto incisive:

  • Confisca del mezzo utilizzato per commettere il reato (ad esempio, i veicoli usati per il trasporto). [5]
  • In caso di realizzazione di una discarica abusiva, è prevista la confisca dell'area e l'obbligo di procedere alla bonifica e al ripristino dello stato dei luoghi. [3][6]

In sintesi, non aderire a un sistema come il CoGePir (o non dotarsi di un sistema individuale riconosciuto) non è una semplice mancanza amministrativa. È una violazione grave che espone l'azienda e i suoi legali rappresentanti a sanzioni che vanno dall'esclusione dal mercato fino a pesanti conseguenze penali, dimostrando la fermezza del legislatore nel voler garantire la sicurezza pubblica e la tutela dell'ambiente in un settore così delicato.

L'interpello e la risposta integrale sono stati pubblicati dal MASE nella sezione Informazioni Ambientali del proprio sito istituzionale, a garanzia di massima trasparenza.

Note:

[1] https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=2&art.idGruppo=44&art.flagTipoArticolo=0&art.codiceRedazionale=006G0171&art.idArticolo=256&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=2006-04-14&art.progressivo=0

[2] Art. 256 codice dell'ambiente - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - Brocardi.it

[3] L'Art. 256 del testo unico ambientale: tra sanzioni penali e amministrativi per il contrasto alla gestione illecita di rifiuti - Informareonline

[4] Gestione di rifiuti non autorizzata: quando è reato

[5] Rifiuti.Nuove sanzioni per l'illecita gestione rifiuti - Lexambiente

[6] https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=44&art.flagTipoArticolo=0&art.codiceRedazionale=006G0171&art.idArticolo=256&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=2006-04-14&art.progressivo=

Andrea Pietrarota
Direttore Responsabile
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