01/01/2013 - 01:00

Rifiuti urbani e frazione organica stabilizzata

Si riportano di seguito alcune riflessioni sulla definizione giurisprudenziale di frazione organica stabilizzata. Si cita, a titolo di recente esempio, la sentenza del T.A.R. TOSCANA, Sez. II n. 917 del 18 maggio 2011.
La natura di rifiuto speciale ex art. 184, comma 3, lett. g), del d.lgs. n. 152/2006, da riconoscere alla F.O.S., deriva dal diritto positivo e precisamente dal medesimo d.lgs. n. 152/2006.
Tale norma è posta tra gli Allegati alla Parte IV ed in particolare l'Allegato D, il quale reca l'elenco delle diverse categorie di rifiuti, classificati in base ad un codice a sei cifre.

Partendo da ciò, i rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti - quale la P.A. sostiene essere la F.O.S. - risultano classificati con i codici: a) 19.12.11 (relativo ai rifiuti, compresi materiali misti, prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose); b) 19.12.12 (relativo ai rifiuti, compresi materiali misti, prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11).

Ambedue le voci rientrano quindi nella categoria (identificata con il codice 19) dei rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale. La categoria dei rifiuti urbani è identificata, invece, con il codice 20 e le varie tipologie di rifiuti che la compongono sono identificate da codici a sei cifre, tutti recanti come prime due cifre il codice 20 (per es., il vetro ha il codice 20.01.02).
Ne segue che, per esplicita previsione di diritto positivo, i rifiuti derivati dal trattamento meccanico dei rifiuti non appartengono alla categoria dei rifiuti urbani, Ciò, d'altro lato, è confermato, sempre sul piano del diritto positivo, dal fatto che la F.O.S. - e, più in generale, i rifiuti derivati dal trattamento meccanico dei rifiuti - non sono compresi nell'elenco dei rifiuti urbani di cui all'art. 184, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006. Né si può sostenere che il criterio della "origine" abbia il valore che pretende di riconnettervi la P.A., ai fini della (pretesa) classificazione della F.O.S. come rifiuto urbano.

A tal riguardo, infatti, basta evidenziare che il comma 1 dell'art. 184 cit. si limita a distinguere i rifiuti, in base alla loro origine, in urbani e speciali, dopo di ché sono i commi 2 e 3 del medesimo art. 184 a specificare quando un rifiuto, secondo la sua origine, rientra tra quelli urbani, o tra quelli speciali. Il fatto che i rifiuti derivati da trattamento meccanico di rifiuti (e quindi la F.O.S.) non siano compresi nell'elenco dei rifiuti urbani ex art. 184, comma 2, cit., è dunque anch'esso un elemento decisivo, in quanto sta a significare che il Legislatore, procedendo in base al criterio dell'origine, ha ritenuto che la F.O.S. non sia rifiuto urbano (non inserendola nel relativo elenco). 
Alessio Elia
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