16/05/2016 - 20:53

Sostenibilità sociale: passa la nuova legge su unioni civili e convivenze di fatto. Ecco cosa cambia

Potremmo definirlo un grande passo avanti verso la definizione di un migliore e più dettagliato concetto di "sostenibilità sociale" e perché no anche culturale. Stiamo parlando dell'approvazione definitiva da parte del Parlamento della legge sulle unioni civili e sulle convivenze di fatto.
Il testo, che dopo il via libera del Senato è passato anche alla Camera, detta due distinte discipline: la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la la regolamentazione delle convivenze di fatto, che può riguardare sia coppie omosessuali che eterosessuali.
 
Ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta. 
 
Le unioni civili. L'unione civile tra persone dello stesso sesso - considerata "formazione sociale" dagli articoli 2 e 3 della nostra Costituzione - è costituita da due persone maggiorenni dello stesso sesso, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. Il regime patrimoniale ordinario dell'unione civile omosessuale consiste nella comunione dei beni, fatta salva la possibilità che le parti formino una convenzione patrimoniale. Resta ferma la possibilità di optare per la separazione dei beni.
 
La legge disciplina i diritti e doveri derivanti dall'unione civile omosessuale, sulla falsariga dell'art. 143 del codice civile sul matrimonio (ad eccezione dell'obbligo di fedeltà). Oltre all'applicazione della disciplina sugli obblighi alimentari prevista dal codice civile, la costituzione dell'unione comporta che le parti acquistino gli stessi diritti e assumano i medesimi doveri: in particolare, si fa riferimento all'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale, alla coabitazione nonché al contributo ai bisogni comuni, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo. Analogamente, è stabilito che l'indirizzo della vita familiare e la residenza comune siano concordati tra le parti. Viene, inoltre, estesa alle unioni civili tra persone dello stesso sesso la disciplina del cosiddetto "ordine di protezione" da parte del giudice, in caso di grave pregiudizio per l'integrità fisica o morale di una delle parti.
 
In caso di decesso di una delle parti dell'unione civile andranno corrisposte al partner sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro che quella relativa al trattamento di fine rapporto. In relazione alla successione, si applicherà ai partner dell'unione civile parte della disciplina contenuta nel nostro codice civile. Con l'eccezione delle disposizioni del codice civile non richiamate espressamente e di quelle della legge sull'adozione, le disposizioni contenenti le parole coniuge, coniugi, marito e moglie, ovunque ricorrano nelle leggi, nei regolamenti, negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, troveranno applicazione anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso. Quanto allo scioglimento dell'unione civile, viene ripresa gran parte della normativa relativa alle cause di divorzio, sia in relazione alle cause di scioglimento che per quel che riguarda le conseguenze patrimoniali. Saranno, poi, applicabili alle stesse unioni civili le discipline acceleratorie della separazione e dello scioglimento del matrimonio (negoziazione assistita, procedura semplificata davanti al sindaco quale ufficiale di stato civile). La legge individua inoltre specifiche cause che posso portare all'annullamento dell'unione. Il vincolo giuridico che deriva dall'unione civile è in particolare equiparato a quello derivante dal matrimonio per un ulteriore aspetto: tra le cause impeditive è indicata - oltre la sussistenza di un vincolo matrimoniale - anche la sussistenza di una precedente unione civile omosessuale.
 
Le convivenze di fatto. In base alla nuova legge, la convivenza di fatto può riguardare tanto coppie eterosessuali quanto coppie omosessuali. Sono considerati conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale e coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Sono estesi ai conviventi di fatto alcune prerogative che spettano ai coniugi come i diritti previsti dall'ordinamento penitenziario, il diritto di visita e di accesso ai dati personali in ambito sanitario, la facoltà di designare il partner come rappresentante per l'assunzione di decisioni in materia di salute e per le scelte sulla donazione di organi, diritti inerenti la casa di abitazione, facoltà riconosciute in materia interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno e  diritto al risarcimento del danno da fatto illecito. I partner possono, inoltre, stipulare un contratto di convivenza, attraverso il quale disciplinare i loro rapporti patrimoniali. La legge specifica i possibili contenuti del contratto, attraverso il quale i partner possono fissare la comune residenza, indicare le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, scegliere il regime patrimoniale della comunione dei beni, cui si applicano le regole del codice civile. Il contratto di convivenza si risolve in caso di morte, di recesso unilaterale o di accordo tra le parti, in caso di matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e un terzo. Alla cessazione della convivenza di fatto potrà conseguire il diritto agli alimenti da parte di uno dei due partner. Questo diritto deve essere affermato da un giudice nel caso in cui il convivente si trovi in uno stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. Spetta allo stesso giudice determinare la misura degli alimenti (quella prevista dal codice civile) nonché la durata dell'obbligo alimentare in proporzione alla durata della convivenza.
Rosamaria Freda
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