15/01/2015 - 13:03

Quirinale: la parola passa ai "grandi elettori". Ecco cosa succederà

Le dimissioni di Giorgio Napolitano, rassegnate nella mattinata di ieri, hanno aperto scenari diversi sulla prossima vita politica del nostro Paese.
L'addio al Colle di Napolitano ha dato il via non solo al tradizionale toto nomi sul suo possibile successore, ma ha anche innescato polemiche e bilanci sugli elementi che ne hanno caratterizzato il mandato.
 
Ma come verrà eletto il prossimo presidente della Repubblica? Il successore di Napolitano verrà eletto dal Parlamento in seduta comune, integrato da 58 delegati regionali. Infatti, ai sensi dell'articolo 83 della Costituzione, all'elezione del presidente della Repubblica partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
 
Le norme sulla elezione dei delegati regionali sono contenute nello statuto regionale o nel regolamento di ciascun consiglio regionale. Pertanto, il collegio elettorale è composto da 1.003 elettori più i senatori a vita, che attualmente sono 6 (oltre allo stesso Napolitano, Ciampi, Monti, Cattaneo, Piano, Rubbia). Attualmente, il numero complessivo di grandi elettori è pari a 1.009.
 
L'elezione avviene a scrutinio segreto e per i primi tre scrutini è necessaria la maggioranza di due terzi dei componenti dell'Assemblea (673 voti), mentre dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta (505 voti).
 
L'articolo 85 della Costituzione fissa la durata del mandato del Capo dello Stato in sette anni e prevede che 30 giorni prima della scadenza il presidente della Camera convochi il Parlamento in seduta comune, integrato dai delegati regionali, per procedere alla nuova elezione. Un termine differente è previsto qualora al momento della scadenza le Camere siano sciolte o comunque manchino meno di tre mesi alla loro cessazione: in tali casi l'elezione è indetta entro quindici giorni. In caso di impedimento permanente, di morte o di dimissioni del presidente della Repubblica, il presidente della Camera indice le elezioni entro 15 giorni (art. 86, secondo comma, Cost.), quindi entro il 29 gennaio 2015.
 
Nel frattempo le funzioni del presidente della Repubblica sono esercitate dal presidente del Senato, al quale spetta in ogni caso il compito della supplenza del Capo dello Stato nella impossibilità da parte sua di adempiervi, anche in via temporanea, come in caso di viaggi o impedimenti temporanei, che non comportano nuove elezioni presidenziali (art. 86 Cost.).
 
L'atto di dimissioni sottoscritto dal presidente della Repubblica viene ricevuto dal Segretario generale della presidenza della Repubblica che assiste alla sua sottoscrizione e ne da comunicazione ai presidenti di Camera e Senato e al presidente del Consiglio dei ministri. L'atto viene pubblicato il giorno stesso nella Gazzetta Ufficiale nella forma di comunicato della presidenza del Consiglio dei ministri.
In caso di dimissioni in data antecedente alla scadenza del mandato, il presidente del Consiglio dei ministri fa una relazione al Consiglio dei ministri che prende atto della situazione determinatasi con le dimissioni.
 
In conseguenza, il presidente del Senato assume temporaneamente l'esercizio delle funzioni del presidente della Repubblica, in virtù di quanto disposto dal'art. 86 Cost., a partire dalla data di dimissioni e fino al giuramento del nuovo Capo dello Stato. Anche l'atto di supplenza è pubblicato in forma di comunicato della Presidenza del Consiglio, contestualmente all'atto di dimissioni e non è controfirmato.
 
Nella storia della Repubblica si rinvengono altri precedenti di dimissioni del Capo dello Stato prima della scadenza naturale della carica. Il primo caso riguardò Segni, colto da malore nell'agosto del 1964 e dimessosi il dicembre successivo, 5 anni prima della scadenza naturale del mandato. Nel 1978  Leone, sottoposto a pesanti attacchi politico-giornalistici, si dimise 6 mesi prima della scadenza. Negli altri casi, le dimissioni, da considerarsi di tipo "tecnico", sono state rassegnate nell'imminenza della scadenza della carica: è il caso di Pertini, Scalfaro e Cossiga. Quest'ultimo si dimise circa due mesi prima dalla scadenza.
 
Il presidente Ciampi si dimise tre giorni prima la scadenza, il giorno stesso del giuramento del nuovo Capo dello Stato Napolitano e con decorrenza dal momento del giuramento, senza pertanto dare luogo a supplenza. Napolitano, il cui primo mandato scadeva il 15 maggio 2013, si è dimesso il 22 aprile, nel giorno stesso del giuramento del suo secondo mandato.
Rosamaria Freda
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