Le novità sono di seguito sintetizzate:
1.
Definizione di sottoprodotto per gli effluenti zootecnici, i materiali vegetali, gli sfalci e le potature anche se sono ceduti a terzi per il loro successivo utilizzo.
Al punto 3 dell'art. 1 si evince: "
All'articolo 185, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nel primo capoverso, le parole: «materiali fecali e vegetali provenienti da attivita' agricole utilizzati nelle attività agricole o» sono sostituite dalle seguenti: «materiali fecali e vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato, oppure da attività agricole, utilizzati nelle attività agricole, anche al difuori del luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi, o utilizzati."
Si tratta di un'importante modifica della definizione di sottoprodotto per le biomasse destinate alla produzione di energia definite nel Testo Unico Ambientale (D.Lgs 152/2006). Anche se ceduti a terzi per il loro impiego a fini energetici,
questi materiali sono considerati sottoprodotti anziché rifiuti.
2. Riconoscimento
Tariffa omnicomprensiva di 0,28 Cent/ euro per impianti di potenza
inferiore a 1 MW alimentati a biogas, biomasse o oli vegetali puri tracciabili, entrati in esercizio commerciale
dal 1° gennaio 2008. (Art. 1 ter).
Il
GSE provvederà nei prossimi mesi al
conguaglio della tariffa per il periodo intercorrente il 1° gennaio 2008 e l'entrata in vigore della legge n.99 del 23 luglio 2009.
La
legge n.129 pubblicata sulla GU n.192 del 18/8/2010 è entrata
in vigore il 19 agosto 2010.