08/10/2013 - 11:19

La natura del danno ambientale

Il danno ambientale costituisce un importante tematica che interessa sia gli operatori economici sia i giudici: la sentenza n.1957 della Sezione I del TAR Lombardia del 25 luglio 2013 offre la possibilità di effettuare alcune considerazioni.
Il danno ambientale rappresenta tuttora una tematica fortemente interessata dalla attività dei giudici.

L'istituto del danno ambientale, il quale ha avuto una prima definizione a partire dall'art. 18 della L. 8 luglio 1986, n. 349, descrive un tipo di compromissione, consistente nell'alterazione, deterioramento, distruzione, in tutto o in parte, dell'ambiente.

Comprende nella sua struttura sia un profilo risarcitorio rappresentato dal danno ai singoli beni compromessi sia un altro aspetto  di natura sanzionatoria, che pone in primo piano non solo e non tanto le conseguenze patrimoniali del danno arrecato, ma anche e soprattutto la stessa produzione dell'evento, e cioè l'alterazione, il deterioramento, la distruzione, in tutto o in parte dell'ambiente,  che si traduce nella lesione in sé del bene ambientale.

In questa prospettiva, gli spunti di maggiore interesse della disciplina sono quelli in cui si prevede, ove non sia possibile una precisa quantificazione del danno, una determinazione in via equitativa, rapportata non al solito criterio "differenziale", ma parametrato a criteri del tutto inusitati per il vecchio modello del danno risarcibile nella responsabilità civile, in quanto il bene ambiente è fuori commercio, e come tale insuscettibile di una valutazione venale secondo i prezzi di mercato, dovendo essere considerato nel suo valore d'uso.

Per questi motivi, l'autorità giudicante considera: a) della gravità della colpa individuale, b) del costo necessario per il ripristino dell'ambiente; c) del profitto conseguito dal trasgressore, in conseguenza del suo comportamento lesivo dei beni ambientali.

Emerge, in questa maniera, un connotato "repressivo" che attribuisce all'illecito ecologico la peculiarità di identificarsi nel puro fatto lesivo del bene ambientale la cui gravità non viene interessata dalla misura risarcitoria la quale ha una natura esclusivamente ripristinatoria.
 
Alessio Elia
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