01/01/2013 - 01:00

La discarica e l'isola ecologica: due modi del waste management

La cronaca è spesso ricca di notizie legate al mondo dei rifiuti e, di conseguenza, a quello delle discariche. Nel presente approfondimento si tratteggiano gli aspetti principali della discarica e dell'isola ecologica allo scopo di capire in modo semplice ma sempre basato su elementi di diritto e di prassi gli elementi per individuarne le peculiarità
La discarica è costituita da qualsiasi area dove i rifiuti vengono sottoposti a deposito temporaneo per un periodo maggiore di un anno; la giurisprudenza (sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n 12753 del 28 dicembre 1994) ha fornito la definizione normativa: "la realizzazione di discarica consiste nella destinazione e allestimento a tale scopo di una data area, con l'effettuazione di norma delle opere a tal fine occorrenti: spianamento del terreno impiegato, apertura dei relativi accessi, sistemazione, perimetrazione e recinzione .... La gestione di discarica senza autorizzazione presuppone l'apprestamento di un area per raccogliervi i rifiuti, e consiste nell'attivazione di una organizzazione articolata o rudimentale non importa, di persone, cose e/o macchine dirette al funzionamento della discarica".

Per converso, sempre i giudici ( con sentenza  della  Corte di Cassazione   n. 6796 del 20 febbraio 2002) hanno affermato che "ai fini della configurabilità del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, non è sufficiente l'accumulo più o meno sistematico di rifiuti in un'area controllata, ma occorre l'ulteriore elemento costituito dal degrado, quanto meno tendenziale dello stato dei luoghi, per effetto della presenza dei materiali destinati all'abbandono".

Non rientra nell'ambito della discarica e, di conseguenza, neanche in quello di deposito temporaneo, l'isola ecologica adoperata normalmente per la raccolta dei rifiuti urbani e da definire come: "un'area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento".

E' importante ricordare che in ottemperanza all'art. 183, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dell'entrata in vigore del D.M. 8 aprile 2008 non è più prevista dalla legge come reato l'attivazione di un centro di raccolta comunale (detti ecopiazzole o isole ecologiche) in assenza di autorizzazione regionale o provinciale, non essendo più necessaria detta autorizzazione in quanto nessuna attività di stoccaggio rifiuti viene ad essere svolta presso gli stessi.
Infatti, la competenza autorizzatoria e' attribuita ai Comuni, poiché i Centri di raccolta di rifiuti urbani e assimilati, non possono essere classificati alla stregua di impianti per la gestione dei rifiuti, e non sono di conseguenza assoggettati al meccanismo autorizzatorio di cui all'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006.

Sono abilitati al conferimento presso i centri di raccolta i seguenti soggetti: a) utenze domestiche e non domestiche produttrici di rifiuti urbani e di rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, in tal senso assoggettate al regime tariffario per il servizio di gestione integrata dei rifiuti [urbani e assimilati]; b) altri soggetti tenuti al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche, in base alle vigenti normative settoriali.

Per l'ultimo novero di conferitori sopra citato, il riferimento d'obbligo e' rappresentato dai «distributori»  di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di cui all'art. 3, comma 1, lett. n) del D. Lgs. n. 151/2005, come può evincersi dai richiami operati nelle premesse del decreto, e dalla specifica disposizione sul divieto di «disassemblaggio » dei RAEE presso i Centri di raccolta (par. 6.1 dell'Allegato tecnico) e dalle altre prescrizioni relative alle cautele operative da osservare nel deposito e movimentazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche in disuso conferite al Centro di raccolta.

Infine, vale la pena riportare che Il par. 4.2 dell'Allegato I al D.M. 8 aprile 2008 fornisce l'elenco dei rifiuti ammissibili al conferimento presso i centri di raccolta.

Si tratta di n. 31 tipologie ciascuna caratterizzata da un numero progressivo e da una denominazione, (univocamente identificabili attraverso i corrispondenti Codici europei, - talora a qualcuna delle designazioni corrispondendo più di un codice CER, - appartenenti ai Capitoli 15 e 20 del Catalogo europeo dei Rifiuti), e da una trentaduesima categoria residuale "rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali". 
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Alessio Elia
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