10/02/2013 - 17:15

Il deposito incontrollato di rifiuti: riflessioni sull'articolo 192 del d.lgs 152/2006

La condotta del soggetto solidale nelle ipotesi previste dall'articolo 192 del d.lgs 152/2006 continua ad essere al vaglio dei giudici

L'articolo 192 del testo unico dell'ambiente prevede che l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul e nel suolo come anche nelle acque superficiali e sotterranee sono vietati.


La medesima norma al comma 3 stabilisce che "chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 e' tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate".


Da quest'ultima disposizione legislativa emerge la centralità dell'aspetto soggettivo della condotta del soggetto potenzialmente solidale con l'autore di depositi incontrollati o di rilascio di rifiuti.


Per questo motivo, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, tra cui si cita il TAR Lombardia (MI), Sez. IV n. 3042, del 14 dicembre 2012, è illegittima l'ordinanza di sgombero di rifiuti rivolta al proprietario del fondo, in mancanza di adeguata dimostrazione da parte dell'Amministrazione procedente dell'imputabilità soggettiva della condotta, ancorché fondata su ragionevoli presunzioni o su condivisibili massime d'esperienza; ciò si si spiega con la considerazione che  ai sensi dell'art. 192, d.lg. 3 aprile 2006 n. 152, la responsabilità solidale del proprietario del fondo, non è di natura oggettiva, ma è ravvisabile soltanto se l'Amministrazione dimostri la sussistenza dell'elemento psicologico di dolo o colpa alla base della condotta omissiva o commissiva. 

Alessio Elia
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