01/01/2013 - 01:00

Eolico: vanno impugnati anche gli atti istruttori dell'autorizzazione unica

La tempestiva impugnazione degli atti endoprocedimentali condiziona il ricorso contro il rilascio dell'autorizzazione unica
Il Tar Campania, sez. Salerno, con la sentenza n. 201/2012 ha rigettato, per inammissibilità, il ricorso proposto contro il rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione di un impianto eolico.
L'inammissibilità per il Collegio salernitano deriva dalla carenza di legittimazione ad agire del ricorrente. Carenza duplice in quanto il ricorrente, in primo luogo, non avrebbe allegato la prova del danno che gli sarebbe derivato dalla costruzione dell'impianto ed, in secondo luogo, per non avere impugnato gli atti presupposti endoprocedimentali sulla cui base l'autorizzazione unica era stata rilasciata.
La sentenza si è premurata di fornire anche l'indicazione dei possibili profili di danno che avrebbero legittimato l'azione proposta. L'esistenza del danno alla sfera giuridica del ricorrente doveva essere dato con la prova relativa alla riduzione del valore economico del bene del ricorrente derivante dall'esistenza dell'impianto o, ancora, da quella ulteriore e diversa relativa al fatto che le modalità di gestione dell'impianto fossero incompatibili con la salvaguardia della salute dei residenti.
Interessante la motivazione relativa al secondo motivo di inammissibilità del ricorso. Il profilo di inammissibilità per carenza di legittimazione è stato individuato nella mancata impugnazione dei provvedimenti endoprocedimentali che avevano formato la base istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione unica. I provvedimenti istruttori preliminari erano, nello specifico: il parere positivo della Regione relativo alla compatibilità ambientale dell'impianto, quello, espresso dalla Comunità Montana, con cui era stato autorizzato il mutamento di destinazione d'uso delle aree gravate da vincolo idrogeologico ed, infine, quello dell'amministrazione forestale che aveva espresso parere favorevole al mutamento di destinazione d'uso ai fini del vincolo idrogeologico.
La sentenza riconosce che gli atti in questione, in quanto endoprocedimentali, non necessitano di tempestiva impugnazione ma essi, comunque, si pongono come condizionanti la decisione in ordine al rilascio dell'autorizzazione unica con la conseguenza che "anche qualora l'autorizzazione unica sia annullata, le relative valutazioni tecnico-discrezionali finirebbero per riempire comunque il contenuto di un nuovo provvedimento autorizzatorio, identico a quello oggetto della controversia".
Vincenzo Tabone
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