02/08/2017 - 12:24

Dal 2018 al bando i sacchetti leggeri e ultraleggeri non compostabili

A partire dal 1° gennaio 2018, che siano con o senza manici, anche i sacchi leggeri e ultraleggeri dovranno essere biodegradabili e compostabili secondo la norma UNI EN 13432 con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile di almeno il 40% e dovranno essere distribuiti esclusivamente a pagamento.
sacchetti non colostabili
La legge di conversione del decreto legge Mezzogiorno approvata ieri alla Camera definisce le nuove norme sulle borse di plastica leggere, secondo una serie di requisiti cumulativi.
A partire dal 1° gennaio 2018 le buste con spessore della singola parete inferiore ai 15 micron, con o senza manici, utilizzate per trasportare e/o asportare merci, per igiene e/o come imballaggio primario di prodotti alimentari quali carni, pesce, prodotti da forno e di gastronomia, frutta e verdura dovranno:
1. essere biodegradabili e compostabili secondo lo standard internazionale UNI EN 13432;
2. essere realizzate con un contenuto di materia prima rinnovabile di almeno il 40% (che dovrà diventare il 50% a partire dall’1.1.2020 e il 60% dall’1.1.2021) determinato in base allo standard UNI CEN/TS;
3. disporre dell’idoneità per uso alimentare;
4. essere cedute esclusivamente a pagamento. Così come gli shopper per asporto merci, le nuove buste non potranno essere distribuite gratuitamente e il prezzo di vendita dovrà risultare dallo scontrino o dalla fattura di acquisto delle merci.
Biodegradabilità, compostabilità e contenuto di materia prima rinnovabile dovranno essere certificati da organismi accreditati.
Pesanti le multe per chi contravviene la legge.
Una borsa utilizzata nei reparti gastronomia, macelleria, ortofrutta, etc., che con diciture o altri mezzi tentasse di porsi al di fuori della normativa e che fosse priva anche di uno solo dei requisiti cumulativi previsti, rappresenterà un’elusione di legge per la quale scatteranno sanzioni fino a 100.000 €.  In questo modo il legislatore ha inteso reprimere il ricorso a diciture - “per uso interno” oppure “non per asporto merci” - o ad altri mezzi elusivi quali la misurazione dello spessore del doppio foglio e non della singola parete,  con cui è proliferata un’ampia illegalità, con grave detrimento dell’ambiente e nocumento per gli operatori onesti e per la filiera dei produttori e dei trasformatori di biopolimeri.
La legge sugli shopper monouso
La nuova norma conferma il contenuto della legge 28/2012 relativa alle sporte della spesa monouso: rimangono commercializzabili i soli shopper monouso biodegradabili e compostabili certificati UNI EN 13432 o quelli riutilizzabili con percentuali minime di plastica riciclata e spessori ricompresi tra 60 e 200 micron a seconda delle maniglie e degli usi. Viene specificato, ai fini dell’individuazione del corretto spessore, che gli shopper per uso non alimentare sono solo quelli forniti negli esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari. Rimane invariato il sistema sanzionatorio vigente con multe da 2.500 € a 25.000 €, fino a 100.000 € se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure un se il valore delle buste fuori legge è superiore al 10% del fatturato del trasgressore.
 “Con questa legge giunge a sua naturale conclusione un percorso virtuoso nel settore della bioeconomia e dell’economia circolare che fa dell’Italia un modello per tutta l’Europa”, dichiara Marco Versari, presidente di Assobioplastiche. “E’ stato un cammino lungo, a tratti tortuoso, affrontato con la lungimiranza della buona politica e la tenacia della collaborazione instaurata tra policy maker, filiera della chimica verde e stakeholder della società civile. Questa è l’Italia di cui dobbiamo essere fieri: l’Italia che innova all’insegna di nuovi paradigmi produttivi in grado di coniugare ambiente e sviluppo, protezione del capitale naturale e creazione di posti di lavoro”.



Marilisa Romagno
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