L'art. 1 del D.M. 9 luglio 2010 contiene le finalità del decreto: in particolare si dice che il decreto ridefinisce le modalita' di impiego delle risorse per l'erogazione di
buoni vacanze da destinare a interventi di
solidarieta' in favore delle fasce, sociali piu' deboli e favorire la
destagionalizzazione dei flussi turistici nei settori del turismo balneare, montano e termale.
Secondo l'
art. 2 per
aventi diritto si intendono i nuclei familiari, i cui componenti siano cittadini italiani e dell'Unione europea residenti in Italia e gli extracomunitari con regolare permesso di soggiorno e residenza, che si trovino nella condizione socio-economica prevista nella tabella dello stesso articolo. L'agevolazione si applica in percentuale sul valore dei buoni vacanze richiedibili fino all'importo massimo indicato.
Il
comma 5 dell'art. 2 prescrive che il contributo puo' essere
erogato una sola volta per nucleo familiare per anno solare, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, sulla base del criterio di
priorita' cronologica.
L'
art. 3 proroga la validita dei buoni vacanze gia' emessi alla data di entrata in vigore del decreto, con scadenza 30 giugno 2010, al 20 dicembre 2010; quelli emessi successivamente, nell'anno 2010, avranno scadenza 3 luglio 2011. Inoltre è consentita la fruizione dei buoni vacanze fino alla prima domenica del mese di luglio, qualora il mese di giugno si concluda con un giorno infrasettimanale, nonche' dal 23 di agosto. E' confermato il divieto di utilizzo dal 20 dicembre al 6 gennaio.
La
validità dei buoni vacanze, secondo l'
art. 4, è
limitata al solo territorio nazionale, ed è da intendersi come acquisizione di soggiorni, servizi turistici e servizi accessori alla vacanza, erogabili sulla base di specifici atti di convenzionamento tra gli operatori turistici con il soggetto gestore, Associazione Buoni Vacanze Italia.