17/09/2017 - 18:13

Bioedilizia, la Canapa per progettare e costruire sostenibile

Canapa la nuova frontiera della Bioedilizia. La Legge 2 dicembre 2016, n. 242 contiene norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa (Cannabis sativa L.).

La bioedilizia si ispira ai principi della sostenibilità. Ha l'obiettivo di instaurare un rapporto equilibrato tra l'ambiente e il costruito, al fine di limitare gli impatti sul presente e sulle future generazioni. Nell'ambito di questo filone industriale si inserisce, con sempre maggiore forza, la coltivazione della canapa per scopi produttivi ed ambientali. Nasce una vera propria sinergia tra agricoltura e bioedilizia, con lo scopo di rendere più green il nostro vivere quotidiano. A livello nazionale è stata promulgata la Legge 2 dicembre 2016, n. 242, cui hanno fatto seguito apposite leggi regionali.

Bioedilizia e canapa
Come dicevamo, la legge quadro sulla coltivazione della Canapa è la Legge 2 dicembre 2016, n. 242 - Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.304 del 30/12/2016, ed in vigore dal 14 gennaio 2017. Tale legge, in cui vengono riportati gli indirizzi generali riguardanti le norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa (Cannabis sativa L.), potrà sicuramente contribuire alla crescita ed allo sviluppo della bioedilizia.
 
La Legge costa di 10 articoli, in cui nell'articolo 1 - Finalità - è espressamente previsto che il sostegno e la promozione riguardano la coltura  della  canapa finalizzata:  a) alla coltivazione e alla trasformazione; b) all'incentivazione dell'impiego e del consumo finale di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali; c) allo sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l'integrazione locale e la reale sostenibilità economica e ambientale; d) alla produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori; e) alla realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca.
 
Nell'art. 2 - Liceità della coltivazione - è scritto che la coltivazione delle varietà di canapa di cui all'articolo  1, comma 2, e' consentita senza necessita' di autorizzazione. Dalla canapa coltivata  e'  possibile ottenere, tra l'altro, materiale organico destinato ai lavori di  bioingegneria  (bioedilizia) o prodotti utili per la bioedilizia, e materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati.
Secondo l'art. 3 - Obblighi del coltivatore - lo stesso ha l'obbligo della conservazione  dei  cartellini della semente acquistata per un periodo non inferiore a dodici mesi.
All'art. 4 - Controlli e sanzioni - si stabilisce che il Corpo forestale dello Stato (oggi Carabinieri Forestali) e' autorizzato a effettuare i necessari controlli, compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, fatto salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento  di attività giudiziarie.
L'art. 6 - Incentivi per la filiera della canapa - prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali destini annualmente una quota delle risorse disponibili a valere sui piani nazionali di settore di propria competenza, nel limite massimo di 700.000 euro, per favorire il miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nel settore della canapa.
Si evidenzia come l'art. 7 - Riproduzione della semente - disponga che gli  enti di ricerca pubblici, le università, le agenzie regionali per lo sviluppo e l'innovazione, anche stipulando protocolli o convenzioni con le associazioni culturali e i consorzi dedicati specificamente alla canapicoltura, possono riprodurre per un anno la semente acquistata certificata nell'anno precedente, utilizzandola per la realizzazione di piccole produzioni di carattere dimostrativo, sperimentale o culturale, previa comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Infine, l'art. 8 - Sostegno delle attività di formazione, di divulgazione e  di innovazione - prevede che lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, negli ambiti di rispettiva competenza, possono promuovere azioni di formazione in favore di coloro che operano nella filiera della canapa e diffondono, attraverso specifici canali informativi, la conoscenza delle proprietà della canapa e dei suoi utilizzi nel campo agronomico, agroindustriale, nutraceutico, della bioedilizia, della biocomponentistica e del confezionamento.
 
Le regioni, sulla scia della Legge 2/12/2016 n. 242, hanno approvato apposite leggi regionali sono La Campania, il Lazio e da ultimo la Puglia. Va ricordato, però che nel 2003 la Toscana e nel 2007 l'Emilia Romagna avevano già emanato provvedimenti in materia.
 
 
Riccardo Bandello
Editore
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