01/01/2013 - 01:00

Appalti verdi ed evoluzione normativa: verso un sistema di GPP obbligatorio?

L'approvazione dei C.A.M. per l'acquisto di servizi energetici per gli edifici rappresenta un passaggio importante nella politica ambientale Nazionale. Pur essendo vero che in Italia il Green Public Procurement non è obbligatorio, è altrettanto vero che sotto la spinta delle istituzioni Comunitarie, negli ultimi anni si è assistito ad un evoluzione normativa tale da mettere in crisi questa affermazione.
In questa sede si analizzano alcuni passaggi contenuti nel D.lgs 115/2008 e nel D.lgs 24/2011 che sembrano il preludio di un sistema di GPP obbligatorio.
E' di questi giorni la notizia della pubblicazione del Decreto 7 marzo 2012 del Ministero dell'Ambiente con il quale sono stati definiti i "criteri ambientali minimi" da inserire nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione per l'acquisto di servizi energetici per gli edifici, per il servizio di illuminazione e forza motrice e per il servizio di riscaldamento/raffrescamento.

La pubblicazione degli stessi è un atto da tempo atteso dagli operatori del settore e dalla Pubblica Amministrazione, la quale ha ora in mano degli strumenti metodologici e concreti per l'introduzione degli acquisti energeticamente efficienti ed ecosotenibili nelle gare di appalto, tanto più se si considera l'alta adesione del nostro Paese al Patto dei Sindaci.

Da notare, inoltre, che i criteri, come riferisce la relazione di accompagnamento al documento contenente i C.A.M. , "tengono conto dell'opportunità che le amministrazioni pubbliche realizzino interventi con caratteristiche tali da poter ottenere gli incentivi economici messi a disposizione dalle leggi vigenti come ad esempio gli sgravi fiscali, relativi al 55% della spesa per gli interventi di efficienza energetica ed al 36% delle spese per ristrutturazioni edilizie, od anche i cosiddetti certificati bianchi."

Pur essendo vero che in Italia il Green Public Procurement non è obbligatorio, è altrettanto vero che negli ultimi anni si è assistito ad un'evoluzione normativa sia a livello Comunitario sia a livello nazionale tale da mettere in crisi questa affermazione. Dal Decreto Ronchi (D. lgs. 22/97 poi modificato dalla L.448/01), che nella sua formulazione originaria obbligava le Regioni ad emanare norme affinché Amministrazioni acquistassero carta riciclata per almeno il 40% del fabbisogno totale, al Piano di Azione Nazionale per il GPP di strada ne è stata fatta. Tuttavia, è sopratutto con il Dlgs 115/2008, e con il più recente D.lgs 24/2011, che è stato compiuto il salto di qualità, lasciando intravedere un principio di obbligatorietà degli acquisti verdi: non è un caso se il primo decreto è richiamato espressamente dai C.A.M. per i servizi energetici.

Il D.Lgs 115/2008 ("Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici") ha stabilito, infatti, precisi obblighi per la P.A. quali:
a) ricorso agli strumenti finanziari per il risparmio energetico per la realizzazione degli interventi di riqualificazione, compresi i contratti di rendimento energetico;
b) le diagnosi energetiche degli edifici pubblici o ad uso pubblico, in caso di interventi di ristrutturazione degli impianti termici, compresa la sostituzione dei generatori, o di ristrutturazioni edilizie che riguardino almeno il 15 per cento della superficie esterna dell'involucro edilizio che racchiude il volume lordo riscaldato;
c) la certificazione energetica degli edifici pubblici od ad uso pubblico, nel caso in cui la metratura utile totale supera i 1000 metri quadrati, e l'affissione dell'attestato di certificazione in un luogo, dello stesso edificio, facilmente accessibile al pubblico.

Vi è di più: a livello concreto di acquisizione di beni, il Decreto prevede che "in relazione all'acquisto di apparecchi, impianti, autoveicoli ed attrezzature che consumano energia, gli obblighi della pubblica amministrazione comprendono l'acquisto di prodotti con ridotto consumo energetico, in tutte le modalità, nel rispetto, per quanto applicabile, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201 (N.d.r.: attuazione della direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia"), e suoi provvedimenti attuativi" (art. 14).

Anche il più recente D.lgs 24/2011, (che recepisce la direttiva 2009/33/CE per la promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada), rappresenta una pietra miliare in questa direzione.
Il Decreto di recepimento, infatti, stabilisce l'obbligo per i Comuni, le Province, le Regioni, le USL, le Agenzie regionali, gli Enti Parco, i Ministeri, le società che gestiscono servizi pubblici di trasporto di passeggeri, ecc., di tener conto, al momento dell'acquisizione di veicoli adibiti al trasporto su strada, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), dell'impatto energetico e dell'impatto ambientale nell'intero arco della loro la vita.

Il Decreto in questione riveste nell'ambito degli appalti verdi (ed, in senso lato, nell'ambito del Patto dei Sindaci) una particolare importanza, in quanto le stazioni appaltanti sono per la prima volta obbligate a valutare al momento dell'acquisto (o anche del noleggio) l'impatto energetico e ambientale, tra cui il consumo energetico e le emissioni di CO2 e di talune sostanze inquinanti, nell'intero arco di vita proprio, secondo l'ottica della politica integrata di prodotto promossa dalla Commissione Europea (a tal proposito si segnala il sito http://www.cleanvehicle.eu. dove è possibile valutare l'impatto ambientale dei veicoli ai fini dell'acquisto degli stessi.)

La cosa che più preme sottolineare in questa sede è che, con riferimento a tali obblighi il Decreto stabilisce altresì che le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e gli operatori di cui all'articolo 2, comma 1, devono tenere conto, al momento dell'acquisizione di veicoli adibiti al trasporto su strada, anche degli ulteriori impatti ambientali definiti dal Piano di Azione nazionale per gli acquisti verdi (PAN - GPP).

In proposito, ai fini dell'attuazione delle disposizioni, le amministrazioni aggiudicatrici, devono applicare almeno una delle seguenti opzioni:
a) stabilire, nei documenti dell'appalto, specifiche tecniche in materia di prestazioni energetiche ed ambientali per ciascun tipo di impatto considerato, nonché per ogni altro eventuale tipo di impatto ambientale;
b) nel caso in cui venga esperita una procedura di appalto con il criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente piu' vantaggiosa, fondare la decisione di acquisizione altresì sull'impatto energetico e sull'impatto ambientale, includendo tali impatti fra i criteri di aggiudicazione e utilizzando la metodologia di calcolo dei costi di esercizio qualora tali impatti siano trasformati in valore monetario.

Concludendo: se è pur vero che in Italia non esiste un sistema di GPP obbligatorio è altresì evidente che se si analizzano le norme succedutesi in questi anni in un ottica sistemica, si può ragionevolmente ipotizzare che le intenzioni del legislatore si stiano orientando in questa direzione.

(autore: Avv. Carlo L. Casciaro - GPP Salento)
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