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Alternativa Sostenibile: Ambiente
Rifiuti pericolosi e illeciti amministrativi3 Febbraio 2010 - 11:46
NORMATIVA - Letto: 324 volte

Rifiuti pericolosi e illeciti amministrativi


E' correttamente applicato l'art. 6 co. 3 della L. n. 689/81, che in aderenza al principio societas delinquere non potest prevede che in caso di illecito amministrativo riferibili ad attività di enti collettivi, dotati o non di personalità giuridica, gli stessi sono solo obbligati in solido al pagamento della sanzione con le persone fisiche, autrici della violazione. Di quest'ultima rispondono, a titolo personale, non solo coloro che materialmente abbiano posto in essere l'attività vietata o omesso quella imposta dalla legge, ma anche quei soggetti organicamente rappresentanti l'ente, ai quali, in ragione del relativo ordinamento interno fa capo lo specifico settore cui é riferibile l'attività, nel cui ambito si è verificata l'azione o omissione illecita. (CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. II, 18/01/2010 (Ud. 17/12/2009), Sentenza n. 659).
Ai sensi dell'art.7 co. 1 del D. L.gs 22/97 e succ. mod., i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in due categorie, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, nell'ambito di quest'ultima, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.
Sono compresi tra i rifiuti pericolosi, anche i liquidi provenienti da macchine automatiche per lo sviluppo fotografico estratti dai dispositivi nelle quali hanno assolto per i periodi di tempo programmati la loro precipua funzione, perdendo o trasformando la loro naturale ed originaria composizione.
Nel caso do specie, con ricorso al Tribunale di La Spezia ex art. 22 L. n. 689/81, l'attore si oppose all'ordinanza - ingiunzione, per il pagamento della sanzione amministrativa di £ 30.000.000, emessa il 3.7.00 dalla Provincia di quella città a suo carico, in quanto "amministratore delegato" della società D. A., per la violazione di cui agli artt. 12/1 e 52/2 D.lgs. 22/97, per aver effettuato attività di trasporto di rifiuti pericolosi, costituiti da liquidi nocivi provenienti da macchine automatiche per lo sviluppo fotografico gestite nei territori di La Spezia e Sarzana, senza aver tenuto il prescritto registro di carico e scarico, come accertato con verbale della Polizia Provinciale del 14.5.97.
L'opponente dedusse la propria estraneità alla violazione, non essendo legale rappresentante, ne coobbligato solidale della società suddetta, e l'inconfigurabilità degli estremi del contestato illecito, perché il materiale trasportato, facendo ancora parte del ciclo di produzione, non era classificabile quale rifiuto, con conseguente insussistenza dell'obbligo del registro, comunque ed in subordine non ancora in vigore, per mancata emanazione delle norme regolamentari esecutive.
Secondo la Giurisprudenza, i liquidi in questione ritenuti esausti, quand'anche trasportati altrove in vista di esami sperimentali, costituiscono già rifiuti pericolosi e il dedotto riciclaggio degli stessi, presso la sede centrale dello stabilimento dell'impresa produttrice, costituisce solo un'eventuale reimpiego lecitamente realizzabile soltanto dall'impresa produttrice e unicamente secondo le rigorose prescrizioni di cui al D.l,gs n. 22/97 e s.m. (in particolare v. art. 33, co.2 lett. b).
Tale possibilità, comunque, non può giustificare l'inosservanza dell'obbligo della registrazione, atteso che la mera eventualità di riutilizzazione economica, mediante operazioni di recupero, della sostanza di cui il detentore abbia l'obbligo di disfarsi (al riguardo derivante dall'inclusione nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato D), D. L.gs n. 22/97 e s.m.) non vale ad escludere la stessa dal novero dei rifiuti (Cass. pen. Sez. 3° n.2125/03).
Con sentenza n. 659 del 18.01.2010, la Corte di Cassazione, Sez. II, è intervenuta sulla questione dichiarando che "è correttamente applicato l'art. 6 co. 3 della L. n. 689/81, che in aderenza al principio societas delinquere non potest prevede che in caso di illecito amministrativo riferibili ad attività di enti collettivi, dotati o non di personalità giuridica, gli stessi sono solo obbligati in solido al pagamento della sanzione con le persone fisiche, autrici della violazione. Di quest'ultima rispondono, a titolo personale, non solo coloro che materialmente abbiano posto in essere l'attività vietata o omesso quella imposta dalla legge, ma anche quei soggetti organicamente rappresentanti l'ente, ai quali, in ragione del relativo ordinamento interno fa capo lo specifico settore cui é riferibile l'attività, nel cui ambito si è verificata l'azione o omissione illecita".

di Andrea Settembre
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