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Potere concorrente dello Stato in materia paesaggistica18 Marzo 2010 - 16:32
NORMATIVA - Letto: 698 volte

Potere concorrente dello Stato in materia paesaggistica


Alla luce del disposto di cui all'art. 9, comma secondo, della Costituzione, ed ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 616/1977, lo Stato legittimamente esercita in materia paesaggistica poteri di imposizione del vincolo in via sostitutiva delle regioni nel caso di inerzia delle medesime.
A seguito della delega di funzioni da parte dello Stato alle regioni in materia paesaggistica, di cui all'art. 82 del DPR n. 616/1977, permane un potere concorrente dello Stato in ordine alla imposizione dei vincoli.
Questo erige il valore estetico-culturale, riferito anche alla forma del territorio, a valore primario dell'ordinamento, e correlativamente impegna tutte le pubbliche istituzioni, e particolarmente lo Stato e la Regione, a concorrere alla tutela e alla promozione di quel valore.
Invero, la sentenza 21.12.1985 n. 359 della Corte Costituzionale ha espressamente affermato che l'art. 82 del DPR n. 616/1977 deve essere interpretato tenendo conto della disciplina costituzionale del paesaggio come stabilita nell'art. 9 Cost..
E' stato quindi precisato dal giudice delle leggi, a proposito della delega di funzioni contenuta nella disposizione citata, che la stessa è "caratterizzata dalla conservazione allo Stato di poteri, che sono difficilmente riducibili, secondo quanto si è già accennato, ai normali poteri del delegante come definiti in via generale dalla legge n. 382 del 1975 (artt. 2 e 3) e dal D.P.R. n. 616 del 1977 (art. 4 u.c), ed anzi sono da ritenere - in considerazione della sostanziale identità di oggetto e di contenuto che essi presentano rispetto ai poteri delegati e dell'inutilità che la stessa specifica previsione da parte dell'art. 82 D.P.R. n. 616 del 1977 rivestirebbe nel caso di loro coincidenza con i normali poteri del delegante come sopra definiti - poteri concorrenti." (Corte Costituzionale, sentenza 21.12.1985 n. 359).
Ancor più chiaramente la successiva sentenza della Corte Costituzionale 27.6.1986 n. 153 ha affermato che "L'innegabile obbligatorietà della formazione da parte della Regione degli strumenti urbanistici in funzione di tutela paesistica entro il termine fissato dalla legge - almeno per il territorio relativo alle zone protette ai sensi dell'art. 82, comma quinto, del D.P.R n. 616 del 1977, aggiunto dall'art. 1 del D.L. n. 312 del 1985, quale sostituito dall'art. 1 della legge n. 431 del 1985 - e la stessa sancita obbligatorietà degli interventi statali previsti per la mancata formazione dei detti strumenti inducono la Corte a interpretare l'implicito e pur improprio riferimento, operato dall'art. 1-bis, comma secondo, suindicato, ai poteri sostitutivi previsti per le funzioni regionali delegate dall'art. 4 del D.P.R n. 616 del 1977 (oltre che ai poteri inibitori previsti dall'art. 82 stesso decreto) in un senso pregnante. E cioè nel senso della attribuzione allo Stato (in aggiunta ai poteri inibitori connessi al vincolo paesistico) di poteri surrogatori comprensivi della adozione, in luogo della Regione rimasta inerte, sempre per il territorio come sopra considerato, di piani paesistici, con il contenuto previsto nella suindicata normativa che li riguarda, ovvero di altri interventi, anche questi limitati alla specifica considerazione e tutela dei valori paesistici ed ambientali."
Deve essere, quindi, affermato, in osservanza delle citate pronunce del giudice delle leggi, che, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 82 DPR n. 616/77, alla luce del disposto di cui all'art. 9, comma secondo, della Costituzione, e, peraltro, ai sensi dell'art. 4 dello stesso DPR, lo Stato legittimamente esercita in materia paesaggistica poteri di imposizione del vincolo in via sostitutiva delle regioni nel caso di inerzia delle medesime.
Nel caso esaminato dalla Corte, i lavori di ampliamento di un fabbricato preesistente, in zona sottoposta a vincolo, riguardanti, nella specie, un vano destinato a bagno (per una superficie di mq. 2,80), quando comportino un aumento di volumetria, nonché modificazioni della sagoma e dei prospetti del fabbricato preesistente, devono essere assentiti, anche, mediante il permesso di costruire ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 380/2001. (E' stata conferma la sentenza del 12.3.2009 della Corte di Appello di Lecce e del Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Francavilla Fontana, del 18.12.2007).
La Corte ha conseguentemente escluso qualsiasi profilo di illegittimità del DM 18.5.1999, con cui è stato imposto il vincolo paesaggistico sul centro storico del Comune di Ceglie Messapico, essendo evidente l'esercizio da parte dello Stato di funzioni surrogatorie della Regione, nell'inerzia dell'ente locale, cui fa riferimento lo stesso provvedimento impositivo (CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 09/03/2010 (Cc. 21/01/2010), Sentenza n. 9255).
Pertanto, alla luce del disposto di cui all'art. 9, comma secondo, della Costituzione, ed ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 616/1977, lo Stato legittimamente esercita in materia paesaggistica poteri di imposizione del vincolo in via sostitutiva delle regioni nel caso di inerzia delle medesime. (CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 09/03/2010 (Cc. 21/01/2010), Sentenza n. 9255).
Scarica la sentenza della "CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 09/03/2010 (Cc. 21/01/2010), Sentenza n. 9255".

di Andrea Settembre

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