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La gestione dei rifiuti nella regione Campania e la violazione della direttiva CE10 Marzo 2010 - 15:36
NORMATIVA - Letto: 679 volte

La gestione dei rifiuti nella regione Campania e la violazione della direttiva CE


La Repubblica italiana, non avendo adottato, per la regione Campania, tutte le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, non avendo creato una rete adeguata ed integrata di impianti di smaltimento, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 4 e 5 della direttiva del 5 aprile 2006, 2006/12/CE, relativa ai rifiuti.
I rifiuti sono oggetti di natura particolare, cosicché il loro accumulo, ancor prima di diventare pericoloso per la salute, costituisce, tenuto conto in particolare della capacità limitata di ciascuna regione o località di riceverli, un pericolo per l'ambiente.
Pertanto, un accumulo nelle strade e nelle aree di stoccaggio temporanee di quantitativi ingenti di rifiuti, come è avvenuto nella regione Campania, ha dunque indubbiamente creato un rischio «per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora» ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 2006/12
L'art. 4, n. 1, della direttiva 2006/12 non precisa il contenuto concreto delle misure che debbono essere adottate per assicurare che i rifiuti siano smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente. Ciò non toglie però, che la direttiva vincola gli Stati membri circa l'obiettivo da raggiungere, pur lasciando agli stessi un potere discrezionale nella valutazione della necessità di tali misure (sentenze 9/11/1999, causa C-365/97, Commissione/Italia e 18/11/2004, causa C-420/02, Commissione/Grecia).
Le conseguenze del mancato rispetto dell'obbligo derivante dall'art. 4, n. 1, della direttiva 2006/12 rischiano, per la natura stessa di tale obbligo, di mettere in pericolo la salute dell'uomo e di recare pregiudizio all'ambiente anche in una parte ridotta del territorio di uno Stato membro (sentenza 9/11/1999, Commissione/Italia).
Non è quindi in via di principio possibile dedurre direttamente dalla mancata conformità di una situazione di fatto agli obiettivi fissati all'art. 4, n. 1, della direttiva 2006/12 che lo Stato membro interessato sia necessariamente venuto meno agli obblighi imposti da questa disposizione, cioè adottare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente.
Tuttavia, la persistenza di una tale situazione di fatto, come nel caso in esame, in particolare quando comporta un degrado rilevante dell'ambiente per un periodo prolungato senza intervento delle autorità competenti, può rivelare che gli Stati membri hanno oltrepassato il potere discrezionale che questa disposizione conferisce loro (sentenze 9/11/1999, Commissione/Italia e 18/11/2004, Commissione/Grecia).
Secondo la Corte di Giustizia CE l'opposizione manifestata dalla popolazione locale all'installazione di taluni impianti di smaltimento dei rifiuti, non può essere eccepita da uno Stato membro come situazioni interne idonee a creare difficoltà di attuazione emerse nella fase di esecuzione di un atto comunitario, comprese quelle dovute alla resistenza di privati, per giustificare l'inosservanza degli obblighi e termini imposti dal diritto comunitario (v. sentenze 7/04/1992, causa C-45/91, Commissione/Grecia; nonché 9/12/2008, causa C-121/07, Commissione/Francia).
Inoltre, la presenza di organizzazioni criminali o di persone connotate come operanti «al limite della legalità» che sarebbero attive nel settore della gestione dei rifiuti, non può giustificare la violazione, da parte di tale Stato membro, degli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva 2006/12.
In conclusione, la Corte di Giustizia CE ha affermato che "la Repubblica italiana non avendo adottato, per la regione Campania, tutte le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, non avendo creato una rete adeguata ed integrata di impianti di smaltimento, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 4 e 5 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, 2006/12/CE, relativa ai rifiuti" (CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 04/03/2010, Sentenza C-297/08).
Scarica la Sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 04/03/2010, Sentenza C-297/08.

di Andrea Settembre

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