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Alternativa Sostenibile: Ambiente
E' costituzionalmente illegittima la norma che esclude dalla categoria di rifiuto le ceneri di pirite7 Febbraio 2010 - 16:14
NORMATIVA - Letto: 322 volte

E' costituzionalmente illegittima la norma che esclude dalla categoria di rifiuto le ceneri di pirite


E' costituzionalmente illegittimo l'art. 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui prevede: «rientrano altresì tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto le ceneri di pirite, polveri di ossido di ferro, provenienti dal processo di arrostimento del minerale noto come pirite o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro, depositate presso stabilimenti di produzione dismessi, aree industriali e non, anche se sottoposte a procedimento di bonifica o di ripristino ambientale».
L'art. 183, comma 1, lettera n), decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal d.Lgs. n. 4/2008, art. 2, comma 20, esclude infatti dalla categoria dei rifiuti le ceneri di pirite indipendentemente dal fatto che l'impresa produttrice se ne sia disfatta, introducendo quindi una presunzione assoluta in base alla quale tali materiali, quale che sia la loro provenienza e il trattamento ricevuto da parte del produttore, sono sempre e comunque da qualificare "sottoprodotto".
Tale norma è in contrasto con la definizione comunitaria di cui alla direttiva 75/442/CEE come modificata dalla direttiva 91/156/CEE (confermata sostanzialmente dalla direttiva 5 aprile 2006, n. 2006/12/CE - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti - che l'ha abrogata), e ss.mm., che qualifica rifiuto ogni sostanza di cui il produttore si disfi. La normativa comunitaria fa leva anche su fatti estrinseci e sui comportamenti dei soggetti produttori ed utilizzatori e non si arresta alla mera indicazione della natura intrinseca del materiale.
Sulla base della direttiva n. 75/442/CEE, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito alcuni punti fermi interpretativi: a) la nozione di rifiuto deve essere intesa in senso estensivo ed in tal modo devono essere interpretate le norme che contengono riferimenti alla stessa; b) dalla suddetta nozione sono escluse le sostanze suscettibili di utilizzazione economica, nel caso in cui non si tratta di prodotti di cui il detentore si disfa; c) in tale nozione non sono compresi i sottoprodotti, intesi come beni, materiali o materie prime, che derivano da un processo di estrazione o fabbricazione, che non è destinato principalmente a produrli, a condizione che la loro utilizzazione sia certa e non eventuale, avvenga senza trasformazioni preliminari ed al fine di commercializzare il materiale, anche eventualmente per destinarlo a soggetti diversi dal produttore.
Sulla questione è intervenuta la Corte Costituzionale con Sentenza n. 28 del 28 gennaio 2010 (nel Giudizio promosso dal Tribunale ordinario di Venezia, Sez. staccata di Dolo), la quale ha dichiarato che è costituzionalmente illegittimo l'art. 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo antecedente alle modiche introdotte dall'art. 2, comma 20, del d. Lgs. n. 4/2008, nella parte in cui prevede: «rientrano altresì tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto le ceneri di pirite, polveri di ossido di ferro, provenienti dal processo di arrostimento del minerale noto come pirite o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro, depositate presso stabilimenti di produzione dismessi, aree industriali e non, anche se sottoposte a procedimento di bonifica o di ripristino ambientale». (CORTE COSTITUZIONALE - 28 gennaio 2010, n. 28).
Scarica la Sentenza CORTE COSTITUZIONALE - 28 gennaio 2010, n. 28.

di Andrea Settembre
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